A large number of shipping containers in a busy cargo port. Original public domain image from Wikimedia Commons

di Raimondo de Miranda

Il 2 aprile 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 4 marzo 2024, n. 40, in vigore dal prossimo 17 aprile 2024. Il decreto disciplina le Zone logistiche semplificate (ZLS) ed è adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove attività. In quest’ottica vengono previste una serie di agevolazioni fiscali e di riduzione sia dei termini procedimentali sia dei termini previsti per la Conferenza di servizi semplificata. Altra misura snellente delle procedure amministrative prevista riguarda l’applicazione dell’autorizzazione unica per i progetti attinenti alle attività economiche localizzate nei territori interessati e all’insediamento di iniziative di tipo industriale, produttivo e logistico non soggette a segnalazione certificata di inizio attività.

Risulta rilevante il potere del Presidente delle regioni, in quanto potrà garantire ulteriori semplificazioni amministrative diverse da quelle previste dalla legge, al fine di promuovere le iniziative imprenditoriali all’interno delle ZLS. Potrà, inoltre, prevedere l’istituzione di uno sportello unico digitale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, del progetto relativo all’attività soggetta all’autorizzazione unica.

Il presente decreto regolamenta le ZLS, le quali possono essere istituite in qualsiasi regione, nel numero massimo di una per ciascuna di esse, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un’area portuale o un’Autorità di sistema portuale aventi determinate caratteristiche. La ZLS deve ricomprendere almeno un’area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico con la predetta Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

La Zona logistica semplificata è composta da territori quali:

  • porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aereoportuale, piattaforme logistiche e interporti.

La ZLS non può comprendere zone residenziali.

Il decreto, inoltre, fissa la durata della ZLS, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa, la quale non può essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni su richieste delle regioni interessate sulla base dei risultati di un piano di monitoraggio. Quest’ultimo consente di valutare l’efficacia delle iniziative attraverso indicatori di realizzazione e risultato, quali:

  • numero di nuove imprese insediate nella ZLS suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;
  • numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZLS;
  • valore del fatturato delle imprese insediate nella ZLS suddivise per classe dimensionale;
  • valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.

Al termine dei sette anni dall’istituzione delle singole ZLS, e successivamente con cadenza almeno biennale in caso di rinnovo, viene valutato il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico. In caso di esito negativo del monitoraggio saranno proposte modifiche o integrazioni al decreto istitutivo della ZLS.

Gli organi di governo della ZLS sono il Comitato di indirizzo e la Cabina di regia.

Il Comitato di indirizzo è il soggetto per l’amministrazione della ZLS ed adotta un proprio regolamento interno. La Cabina di regia ha compiti di coordinamento generale delle politiche in ambito ZLS, finalizzate a garantire la piena operatività e l’azione sinergica, di fatto viene convocata periodicamente al fine di verificare e monitorare gli interventi nelle ZLS, l’andamento delle attività e l’efficacia delle misure di incentivazione concesse.