di Raimondo de Miranda

Il decreto legge Superbonus n. 39 del 29 marzo 2024, in Gazzetta ufficiale n. 75 e in vigore dal 30 marzo 2024,  mitiga quanto previsto dal decreto legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) in materia di compensazione di crediti in caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti importi o non siano in essere provvedimenti di sospensione. La norma prevedeva il blocco delle compensazioni fino alla completa rimozione della violazione, comportando un’impossibilità di compensazione anche in caso di eventuali rateazione in corso.

Tale indirizzo normativo viene ora modificato nel senso di:

  • ricomprendere nella previsione del blocco tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, compresi gli atti di recupero secondo le precedenti disposizioni nonché in base al nuovo articolo 38 bis del Dpr n. 600 del 1973, con una perimetrazione diversa da quella originaria;
  • mantenere il riferimento al fatto che il debito sia scaduto e non interessato da provvedimenti di sospensione;
  • mantenere il divieto di compensazione orizzontale con le eccezioni rappresentate dai crediti, fatta eccezione per le tipologie di contributi previdenziali a credito previsti dalle lettere e), f) e g) del comma 2 dell’articolo 17 del d.lgs. 241 del1997;
  • procedere alla introduzione del principio in base al quale il blocco non opera nel caso in cui sia in corso una rateazione con riferimento alla quale non sia intervenuta decadenza;
  • far salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del dl 78 del 2010 e dunque della compensazione tra debiti e crediti eventualmente vantati dal contribuente.

L’inibizione della possibilità di compensazione, come anticipato, cessa di applicarsi solo a seguito della rimozione completa delle violazioni contestate ovvero una volta pagato integralmente il debito.

Il Decreto “superbonus”, con le modifiche apportate, prevede ora che l’inibizione a compensare non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza ed in conseguenza di ciò qualora vi sia un debito superiore ai 100 mila euro basterà formalizzare una dilazione su un ammontare di carichi tali da ridurre il debito sotto soglia dei 100 mila euro per ripristinare il diritto alla compensazione dei crediti.